Incoterms® 2020: quali cambiamenti?

Il giorno 10  Settembre 2019 la ICC di Parigi ha pubblicato la nuova edizione degli Incoterms®, che andrà in vigore dal 1 Gennaio 2020.

Pur tenendo sempre presente che, ad ogni modo, gli Incoterms® 2010 così come ogni precedente edizione dei termini di resa, restano comunque validi e teoricamente applicabili, proveremo a focalizzarci sulle principali novità introdotte rispetto da questa nuova edizione, rispetto a quella risalente al 2010.

FCA e Bills of Lading

Nell’ambito delle vendite FCA con trasporto via mare, può capitare che il venditore, magari beneficiario di un credito documentario, sia interessato ad ottenere una Bill of Lading con una On Board Notation.

Si ricorda che l’art. 20 UCP 600 ICC, che disciplina i crediti documentari richiede, al punto a ii quanto segue:

“A bill of lading, however named, must appear to:

indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated in the credit by:

  • pre-printed wording, or
  • an on board notation indicating the date on which the goods have been shipped on board.”.

Nel termine FCA, tuttavia, la consegna della merce si perfeziona prima che la stessa venga caricata a bordo della nave e il vettore sarebbe obbligato ad emettere una “shipped” Bill of Lading o una “received” Bill of Lading con una On Board Notation solo quando la merce viene effettivamente caricata a bordo nave.

Per risolvere tale criticità, nel termine FCA Incoterms® 2020 è prevista una nuova opzione: le controparti commerciali possono concordare che il compratore istruirà il suo vettore ad emettere e consegnare una On Board Bill of Lading al venditore – dopo il carico della merce a bordo nave – e il venditore sarà obbligato a inoltrare la Bill of Lading al compratore utilizzando (di solito) il canale bancario.

Con tale indicazione, la ICC ha riconosciuto una esigenza del mercato pur rilevando una teorica incongruità fra il punto di “delivery” previsto dal termine FCA e la richiesta di una on board Bill of Lading. La ICC sottolinea, infine, l’opportunità di utilizzare il termine FCA per la vendita di merce containerizzata (manufactured cargoes) evitando il FOB.  Tale termine, infatti, dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per la vendita di merce non containerizzata, come ad esempio le commodities (granaglie, petrolio, minerale di ferro, ecc.)

Costi: dove sono elencati

Negli Incoterms® 2020, i costi appaiono negli articoli A9/B9 (sezione A The Seller’s Obligation, sezione B The Buyer’s Obligation – A9/B9 Allocation of costs) di ciascuna regola Incoterms®.

In sostanza, con la nuova impostazione, l’identificazione dei costi a carico di ciascuna controparte è decisamente più immediata rispetto all’edizione precedente degli Incoterms®. Si segnala, comunque, che i riferimenti ai c.d. costi, sono comunque riportati nei rispettivi articoli: ad esempio i costi relativi all’ottenimento dei documenti nella resa FOB appaiono sia negli articoli A9/B9 che negli articoli A6/B6.

Differenti livelli di copertura assicurativa nei termini CIP e CIF

Negli Incoterms® 2010 il venditore era obbligato, nell’ambito di vendite con resa CIP o CIF, a “to obtain at its own expense cargo insurance complying at least with the minimum cover as provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (Lloyd’s Market Association/International Underwriting Association ‘LMA/IUA’) or any similar clauses.”

Si ricorda che le Institute Cargo Clauses (C) coprono un numero definito di rischi mentre le Institute Cargo Clauses (A) coprono tutti i rischi “all risks”. In entrambi i clausolari sono comunque previsti alcune “exclusions”.

Nei nuovi Incoterms® sono previsti differenti livelli di copertura assicurativa richiesti nei termini CIP e CIF.

Nel CIF rimane l’obbligo, in capo al venditore, a meno di differenti accordi, “to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses”.

Nel CIP, invece, l’obbligo, in capo al venditore è quello di, a meno di differenti accordi, “to obtain, at its own cost, cargo insurance complying with the cover provided by Clauses (A) of the Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) or any similar clauses as appropriate to the means of transport used”.

Organizzazione del trasporto con mezzi propri del venditore o dell’acquirente nei termini FCA, DAP, DPU e DDP

Negli Incoterms® 2020 è prevista la possibilità, a differenza della precedente edizione dei termini di resa, che il trasporto nelle rese FCA/DAP/DPU e DDP venga effettuato non con third-party carriers ma utilizzando mezzi di trasporto propri di venditore (nei termini D) e compratore (nel termine FCA).

Modifica nelle “three-letter initials”: dal DAT al DPU

Negli Incoterms® 2010, l’unica differenza fra il termine DAT e il termine DAP era che, nel DAT, il venditore consegnava la merce “once unloaded from the arriving means of transport into a “terminal”; mentre, nel termine DAP il venditore consegnala la merce “when the goods were placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport for unloading”.

Negli Incoterms® 2020 sono state apportate due modifiche. È stato invertito l’ordine in cui i termini vengono presentati. Nello specifico, il DAP viene riportato prima del DPU, mentre negli Incoterms® 2010 il DAT veniva riportato prima del DAP.

È stato, inoltre, modificato il nome del termine da DAT (Delivered at Terminal) a DPU (Delivered at Place Unloaded). Con tale modifica si intende sottolineare che il luogo di destinazione può essere qualsiasi posto e non necessariamente un terminal. Ovviamente, se il luogo di destino non è un terminal, il venditore deve assicurarsi che vi sia la possibilità tecnica di scaricare la merce.

Inserimento delle c.d. “security-related requirements within carriage obligations and costs”

Le c.d. “security-related obligations” sono state aggiunte alle sezioni A4 e A7 di ogni Incoterms®. Inoltre, i costi relativi a tali “requirements” sono meglio evidenziati nelle sezioni dei costi A9/B9.

Explanatory Notes for Users

Le “Guidance Notes” riportate all’inizio di ogni Incoterms® nell’edizione 2010, sono ora indicate come Explanatory Notes for User. Tali note riportano i “fundamentals” di ogni Incoterms® 2020, indicando quando il termine può essere utilizzato, quando si trasferiscono i rischi e come sono ripartiti i costi fra le parti. L’obiettivo dichiarato è quello di aiutare gli operatori ad utilizzare correttamente gli Incoterms® 2020.

 

Dott. Domenico Del Sorbo

Trade Finance Specialist & ICC Academy Incoterms®2020 Certificate (INCO)

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